Art. 27.
(Collaborazione con le Forze armate
e con le Forze di polizia).

      1. Nell'ambito delle rispettive attribuzioni, le Forze armate, le Forze di polizia, gli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza forniscono ogni possibile cooperazione, anche di tipo tecnico-operativo, al personale addetto agli organismi di informazione per la sicurezza, per lo svolgimento dei compiti a questi affidati.
      2. Gli organismi di informazione per la sicurezza curano la tempestiva trasmissione al Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno di tutte le informazioni e dei dati in loro possesso,

 

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che presentino possibilità di sviluppo e di approfondimento per l'individuazione o la prevenzione di reati.